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D.L. 29/08/2003 n. 239

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine nonchè una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi

b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente Decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico»

d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: «per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati».

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. )) Riferimenti normativi:

-Si riporta il comma 20 dell'art. 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita): «20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle viola- zioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.».

-Si riporta il testo dell'art. 5 del citato Decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente Legge: «Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). -

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonchè di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonchè la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.».

-Si riporta il testo dell'art. 28 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), come modificato della presente Legge: «Art. 28 (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica).

1. L'addizionale erariale di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 5, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto art. 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'art. 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»

b) - d) (omissis)

e) all'art. 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sosti tuito dal numero «16»

f) (omissis)

g) all'art. 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono sostituite dalle se guenti: «dal 1° al 16»

h) all'allegato I le parole: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».

3. All'imposta erariale di consumo di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

4. L'art. 4 del Decreto-Legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'art. 17, comma 29, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'art. 8, comma 7, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere

a), e) e g) del comma 2, nonchè di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'art. 28 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004.

9. - 10. (Abrogati).

11. All'art. 11, comma 2, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le seguenti: «, nonchè al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448».

-Si riporta il testo dell'art. 10 del citato Decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente Legge: «Art. 10 (Attività di importazione ed esportazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresì al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonchè quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

2. Con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocita».

-Si riporta il testo dell'art. 6 del citato Decreto legisaltivo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente Legge: «Art. 6 (Contrattazione bilaterale).

 

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